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Animali domestici in condominio

Esistono normative di legge che possano vietare la presenza di animali domestici e di cani in condominio? La risposta è NO.

È pur vero, però, che se la Legge tutela gli animali e i loro detentori, è importante che questi ultimi conoscano ed applichino poche, semplici regole. Basta un po’ di attenzione nella gestione dei gatti e dei cani in condominio, per garantire una civile convivenza con tutti i condomini, anche con quelli a cui cani e gatti e affini sono poco simpatici.

Una recente disposizione del Codice Civile ha liberalizzato l’ingresso dei cani in condominio e in generale a tutti gli animali da affezione. Novità rivoluzionaria, dunque: i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Il cane e il gatto, vanno considerati come COMPONENTI del nucleo familiare. Vietarne ad un condomino la detenzione nel proprio appartamento, equivale a limitare i diritti personali dell’individuo.

Chiarito che all’interno della propria abitazione non può essere vietata la detenzione di un animale domestico, come ci si regola quando viene contestato l’uso delle parti comuni del condominio?

Sappi che il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni d’ingresso, i cortili sono di uso comune: ciascun condomino ha il diritto di usufruirne, seppur nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, del decoro e della quiete.

I condomini contestano mancanza di igiene e decoro?

Ebbene, è a loro carico la prova del “reato”. Devono dimostrare con dati oggettivi (ossia una perizia di parte da richiedere a Polizia Municipale, ASL, tecnici abilitati) che l’animale è causa di deterioramento delle parti comuni, sporcizia, o che sia portatore di malattie.

A tal proposito tieni sempre con te un certificato aggiornato del veterinario che attesti la buona salute del tuo ANIMALE.

Una delibera di condominio contiene disposizioni o divieti a discapito dell’animale? Sappi che può essere annullata.

  • Se il divieto o la disposizione non compare tra gli argomenti all’ordine del giorno della riunione condominiale, ma tra le “varie ed eventuali” la delibera può essere considerata nulla. In tal caso, ti basta inviare una raccomandata all’amministratore.
  • Se il divieto è stato trattato all’ordine del giorno, invece, puoi fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione o dalla data di ricevimento del Verbale. Basta descrivere la situazione vessatoria di cui sei vittima, allegare il verbale d’assemblea e la documentazione attestante lo stato di buona salute dell’animale.

UNICA ECCEZIONE

Per l’inquilino il discorso degli animali in condominio cambia. Il proprietario dell’appartamento concesso in locazione infatti può vietare al suo inquilino di detenere animali in casa. Il divieto in questo caso però deve essere indicato specificamente nel contratto di locazione che è regolare e valido se registrato. Nessun divieto infatti per l’inquilino con cui viene stipulato un contratto di locazione “in nero”.

Il buon senso comunque, non deve mai venire meno. Occorre che i detentori di animali assumano un atteggiamento rispettoso e responsabile a tutela del proprio animale, nel rispetto delle norme igieniche e della quiete degli altri condomini, quindi:

  • Vigila sullo stato di salute del tuo cane. Sottoponilo a microchippatura, sverminazione, vaccinazione, trattamento antiparassitario, controlli periodici. 
  • Conduci sempre il tuo cane al guinzaglio E non lasciarlo scorazzare liberamente. Tieni presente che ci sono persone che non gradiscono il contatto con gli animali.
  • Porta sempre con te i sacchetti per raccogliere le deiezioni e risciacqua il punto in cui il cane ha fatto pipì. Un ambiente salubre e pulito è fruibile da tutti.
  • Non lasciare il tuo cane solo a casa per più di 4-5 ore consecutive. Se abbaia e infastidisce i vicini potrebbe essere additato come “animale molesto”. In tal caso, rivolgiti ad un Educatore Cinofilo che saprà spiegarti come abituare il cane a non patire la “sindrome dell’abbandono” quando esci per andare a lavoro e sei costretto a lasciarlo solo in casa.
  • Tieni presente che il rumore superiore alla normale tollerabilità diventa illecito. Un illecito civile se il guaito può essere sentito solo da poche persone; un reato (disturbo della quiete pubblica) se, invece, il guaito arriva all’orecchio di un numero elevato di persone 
  • Stipula una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati dal tuo animale contro terzi. Per quanto tu possa essere prudente, gli animali, si sa, sono imprevedibili e possono combinare qualche marachella. 

Chi rompe paga. Vale anche per i cani che, se dovessero far cadere un vaso o urinare sullo zerbino del vicino, imporranno al proprio padrone il risarcimento.

La polizza assicurativa inoltre, può prevedere rimborsi per spese veterinarie a seguito di interventi chirurgici da infortunio o malattia.

Ricorda infine che se il tuo cane morde qualcuno, il proprietario ne è sempre responsabile e dovrà risponderne sia civilmente che penalmente.

In conclusione: per una pacifica convivenza tra animali domestici e condomini è indispensabile che il regolamento condominiale venga rispettato e che si cerchi sempre di essere tolleranti e rispettosi degli altri: in questo chiaramente la correttezza ed il buon senso dei proprietari di animali domestici è fondamentale.

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